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- Via Eudossiana, 18 - 00184 - ROMA
Capo I – Costituzione, Finalità, Sede e Patrimonio
Art. 1 – Costituzione
È costituita l’Associazione Italiana dei Docenti di Impianti industriali (AIDI). L’Associazione è espressione della vocazione culturale, scientifica e didattica del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
Art. 2 – Scopo e attività dell’Associazione
L'Associazione ha lo scopo di contribuire al progresso, sviluppo e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo della progettazione e gestione degli impianti industriali, dei sistemi di produzione, della logistica e dei servizi.
L'Associazione svolge le proprie funzioni attraverso:
L’Associazione può attivare convenzioni, accordi di collaborazione o intese con altre Associazioni, Enti e aziende al fine di coordinare e integrare con queste le proprie attività o di meglio conseguire i propri fini istituzionali.
A tale scopo il Consiglio Direttivo, d’intesa con la controparte, può proporre la costituzione di Comitati di Coordinamento composti da rappresentanti dei Soggetti interessati cui affidare il compito di curare i rapporti e presentare eventuali proposte operative ai rispettivi organi deliberanti.
Art. 3 – Sede dell’Associazione
La sede legale dell’Associazione è in Roma – Via Eudossiana 18, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. L’Associazione può disporre di sedi operative alle quali fare riferimento per le attività proprie e dei Comitati di Coordinamento, non necessariamente coincidenti con la sede legale e individuate di volta in volta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Patrimonio dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative dell’Associazione, anche editoriali, da donazioni e contributi pubblici e privati. In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l'Assemblea dei soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio residuo. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del diritto comune.
Capo II – Soci
Art. 5 – Soci
L'Associazione è aperta alle persone fisiche o giuridiche, nonché ad Enti od Associazioni interessati alle sue attività.
I soci dell’Associazione si distinguono in:
Soci ordinari: sono i soli Professori Ordinari e Associati e i Ricercatori universitari di ruolo (a tempo pieno e definito, indeterminato e determinato) afferenti al Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17, che hanno il diritto di far parte dell’Associazione, previa richiesta scritta di adesione da presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’adesione all’Associazione dei soci ordinari è a tempo indeterminato, tranne in caso di dimissioni o decadenza per perdita della qualifica richiesta per far parte dell’Associazione, con decorrenza dalla data in cui detta qualifica viene acquisita o persa.
Soci aggregati: sono cultori dei temi di interesse dell’Associazione che ne facciano richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Rientrano in questa categoria i professori a contratto o equivalenti di discipline afferenti al Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 e i docenti e ricercatori di altri settori disciplinari. Essi sono soci temporanei che sostengono l´Associazione e partecipano alle sue attività pubbliche, potendosi articolare in specifiche categorie che il Consiglio Direttivo voglia istituire con apposita delibera. I soci aggregati decadono automaticamente al 31 Dicembre del secondo anno di esercizio dalla loro iscrizione; la loro associazione può essere prorogata su richiesta.
Soci aggregati juniores: possono essere assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, dottori di ricerca (da non più di 2 anni), laureati (da non più di tre anni) e studenti che, in qualità di cultori dei temi di interesse dell’Associazione, facciano richiesta di adesione all’Associazione. Dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo, essi godono di tutti i diritti dei soci aggregati. Essi sono soci temporanei che sostengono l´Associazione e partecipano alle sue attività pubbliche, potendosi articolare in specifiche categorie che il Consiglio Direttivo voglia istituire con apposita delibera. I soci aggregati juniores decadono automaticamente al 31 Dicembre del secondo anno di esercizio dalla loro iscrizione; la loro associazione può essere prorogata su richiesta.
Soci sostenitori: possono essere enti, aziende ed altre istituzioni, interessati all'attività dell'Associazione, che richiedono di afferirvi. La quota annuale minima relativa ai soci sostenitori è definita dal Consiglio Direttivo.
Soci onorari: sono i soci ordinari che ne facciano richiesta una volta lasciati i ruoli universitari. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota annuale.
Art. 6- Domanda di associazione
L’accettazione delle domande dei soci ordinari e onorari è automatica. L’accettazione delle domande per le altre tipologie di soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei membri. Il Consiglio Direttivo comunica ai membri dell’Associazione l’avvenuta accettazione dei nuovi soci.
Art. 7 – Versamento delle quote associative
I soci sono tenuti a versare le quote annuali nei termini e negli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria. I Soci che intendono dimettersi devono inviare lettera raccomandata di dimissioni al Consiglio Direttivo presso la Sede Legale dell’Associazione entro il 31° ottobre di ogni anno; le dimissioni hanno effetto dal 1° gennaio successivo. Sono considerati dimissionari i Soci morosi da due anni nel pagamento delle quote dovute. Le dimissioni non fanno decadere il diritto dell'Associazione ad esigere le quote non versate. I soci dimissionari o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno diritto di riavere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle attività dell’Associazione.
Art. 8 – Obblighi dei soci
I soci assumono tutti gli obblighi previsti dal presente Statuto e dalle sue eventuali successive modificazioni e specificamente l´obbligo di versare il contributo annuale come determinato dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio viene meno per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Dimissioni: le dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 31 ottobre e producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione delle dimissioni; le dimissioni non esonerano dal pagamento delle quote scadute e di quelle relative all’anno in corso.
Decadenza: oltre alle condizioni di decadenza già individuate all’art. 5, decade d’ufficio dall’appartenenza all’Associazione il socio moroso per due anni consecutivi.
Esclusione: è escluso dall’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza di due terzi dei membri, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali.
Decadono automaticamente dalla qualifica di Soci ordinari i Soci che siano usciti dai ruoli universitari o dal Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17.
Capo III - Organi dell’Associazione
Art. 10 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell´Associazione sono:
Art. 11 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai soci ordinari. Alle riunioni dell’Assemblea possono essere invitate altre categorie di Soci, senza diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che lo richiedono almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci ordinari.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto.
Ciascun socio ordinario può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ciascun partecipante all´Assemblea non può cumulare più di una delega di altri soci.
Spetta all´Assemblea:
Gli esercizi dell´Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da:
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea nella misura di 8 (otto) professori di prima fascia, 3 (tre) professori di seconda fascia e 3 (tre) ricercatori, nel rispetto di quanto segue.
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono eletti in votazioni separate. Il Presidente è eletto dall’intera Assemblea dei membri ordinari fra i professori di prima fascia. I professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori che fanno parte del Consiglio Direttivo sono eletti dalla corrispondente componente presente nell’Assemblea. In ciascuna votazione ciascun votante può esprimere al massimo 3 (tre) preferenze per la prima fascia e una sola preferenza per la seconda fascia ed i ricercatori, su corrispondenti liste di candidati, rese note prima dell’avvio delle votazioni. Per lo svolgimento delle elezioni è ammessa la votazione per posta o telematica; il tipo di votazione viene deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo prima della convocazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo, quando non diversamente specificato, decide a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità di voti risulta determinante il voto del Presidente o del Vice Presidente in assenza del Presidente stesso.
Su proposta del Presidente la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può essere estesa, per specifici punti all’ordine del giorno e senza diritto di voto, ad altri soci.
Art. 13 - Durata delle cariche
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di una volta consecutiva. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutiva.
Il Presidente uscente è membro del consiglio direttivo fintanto che non gli subentra il nuovo Presidente uscente.
Art. 14 - Presidente
Il Presidente è il rappresentante dell´Associazione, presiede le riunioni dei suoi organi collegiali e stabilendone l’ordine del giorno e dà attuazione a quanto deliberato.
Il Vice Presidente o il componente più anziano in termini accademici supplisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.
Art. 15 - Il Segretario
Il Segretario presiede alle attività di segreteria e, in particolare, tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere; istruisce i lavori di tutti gli organi dell’Associazione; predispone i bilanci e collabora con il Consiglio organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali.
La carica di Segretario è incompatibile con altre cariche in seno all’Associazione. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica, salva contraria deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Se nominato dall’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono comunque essere in possesso di comprovata esperienza in ambito. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente eletto al suo interno, ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’esame del consuntivo annuo predisposto dal Consiglio Direttivo prima che questo venga sottoposto all’assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formalmente invitato alle sedute del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. Il Collegio dei Revisori dei Conti si esprime sul rendiconto finanziario, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.
Capo IV - Modifiche di Statuto, Regolamenti e Procedure
Art. 17 – Modifiche di Statuto
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci ordinari con due terzi dei voti dei presenti, purché tali voti corrispondano ad almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Le proposte di modifica debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo e da questi fatte pervenire per iscritto ai soci almeno 20 giorni prima della riunione dell’Assemblea.
Proposte di modifica possono altresì essere sottoposte all’Assemblea da almeno un terzo dei soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo può sottoporre le proposte di modifica a un voto postale.
Art. 18 – Regolamenti e procedure
Salvo quanto specificatamente contenuto nello Statuto le procedure di convocazione, di validità della costituzione e di votazione dei vari organi dell’Associazione, nonché le procedure operative sono stabilite dal Consiglio Direttivo mediante regolamenti e/o procedure che entrano in vigore come stabilito all’atto della loro approvazione.